Ricongiungimento Familiare

Il nulla osta per ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare è il diritto a mantenere e a riacquistare l’unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri, concesso allo straniero che vive in Italia in presenza di certi requisiti.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” o di un “permesso di soggiorno”, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per determinati congiunti previsti dalla legge.

Chi può richiederlo

Può richiedere l’ingresso in Italia dei propri familiari il cittadino extracomunitario titolare di

1) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno)
2) Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo o per protezione sussidiaria, per protezione sociale o umanitaria, per studio, per motivi religiosi o familiari

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori maggiori di sessantacinque anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute
    Per quanto riguarda i figli, si precisa che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento.
    I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
    Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:
  • di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
    Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà
  • di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
    Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale
    Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente
  • di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
    Non è tenuto a dimostrare le suddette disponibilità lo straniero che ha ottenuto lo status di rifugiato.
  • Mod. S1 (dichiarazione di ospitalità), nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l’immobile, ed è pertanto necessario acquisire agli atti dello Sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i familiari del richiedente resa dal proprietario dell’immobile
  • Mod. S2 e , nel caso in cui il richiedente sia lavoratore subordinato.
    Con questo modulo il datore di lavoro dichiara che il rapporto di lavoro è ancora in atto.

Il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare

Verificata la presenza dei requisiti previsti dalla legge (alloggio e reddito ecc.) viene rilasciato il nulla osta (o un provvedimento di diniego dello stesso).
Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

Seguici Sui Nostri Social