Cittadinanza per Discendenza / Matrimonio / Residenza
Dal 1 settembre 2020, l’accesso al portale del Ministero dell’Interno per l’invio online delle istanze
da parte dei cittadini richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio e residenza
(solo per i residenti in Italia) dovrà avvenire esclusivamente tramite lo SPID.
Cittadinanza per discendenza
(Sede Amministrativa)
Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n.555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell’ambito della cui circoscrizione consolare risieda l’istante straniero.
Le stesse dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555
- Certificato di residenza
Cittadinanza per linea materna
(Sede Giudiziale)
La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948. I casi di discendenza da madre italiana prima del 1° gennaio 1948 non sono attualmente disciplinati dalla legge. Il richiedente che ricade in questa categoria dovrà ricorrere ad un tribunale civile italiano per ottenere il riconoscimento di cittadinanza.
Inoltre, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
La documentazione richiesta è la stessa documentazione da presentare per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa.
Cittadinanza per residenza
La legge prevede che per ottenere la cittadinanza lo straniero debba poter far valere un periodo di residenza che varia in base alla provenienza. Per il cittadino comunitario è sufficiente un periodo di almeno 4 anni, per l’apolide un periodo di 5 anni, mentre per l’extracomunitario di almeno 10 anni.
Documenti da allegare all’istanza:
- Marca da bollo da 16 euro
- Atto di nascita (tradotto e legalizzato). L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente;
- Certificato penale del Paese di origine (tradotto e legalizzato) ed eventualmente di altri Paesi ove ha soggiornato
- Fotocopia del passaporto o della carta di identità
- Fotocopia del permesso di soggiorno (attestato di soggiorno per i cittadini comunitari)
- Certificato storico di residenza
- Dichiarazione dei redditi: Modello Cud, Unico e modello 730 degli ultimi 3 anni (in caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, sarà possibile integrare, con il reddito di altri familiari conviventi)
- Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore (non richiesto solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione)
- Copia del versamento del contributo di euro 250,00 (sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94.)
Cittadinanza per matrimonio
“Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano” può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Documenti da allegare all’ istanza:
- Marca da bollo da 16 euro
- Atto di nascita (tradotto e legalizzato). L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente;
- Certificato penale del Paese di origine (tradotto e legalizzato) ed eventualmente di altri Paesi ove ha soggiornato
- Fotocopia del passaporto o della carta di identità
- Fotocopia del permesso di soggiorno (attestato di soggiorno per i cittadini comunitari)
- Certificato storico di residenza
- Attestato di conoscenza della lingua italiana, livello non inferiore a B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore (non richiesto solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione)
- Copia del versamento del contributo di euro 250,00 (sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94.)
Compila e allega qui il materiale
per la richiesta di cittadinanza per discendenza