Rilascio / Rinnovo del Permesso di Soggiorno / CE

Cosa è il Permesso di Soggiorno?

Il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo Unico Immigrazione) è rilasciato in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero, va richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia (esclusi quindi la domenica e i festivi).
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso e non può comunque superare:

  • Tre mesi, per visite, affari e turismo
  • Nove mesi, per lavoro stagionale
  • Un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali
  • Due anni, per  lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari

Tipologie di Permesso di Soggiorno

  • Permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione
  • Permesso di soggiorno per motivi di lavoro
  • Permesso di soggiorno per attesa occupazione
  • Permesso di soggiorno per motivi familiari
Maggiori info sul permesso di soggiorno per motivi di famiglia

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Per lo svolgimento di lavoro subordinato non sarà necessaria la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.
Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo, è regolato dall’articolo 30 del Testo Unico sull’immigrazione (286/98) e può essere rilasciato a:

  • I familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o l’ingresso di familiari al seguito con un cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di cittadini italiani o comunitari sarà invece rilasciata una carta di Soggiorno)
  • Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno che contrae matrimonio con cittadino straniero regolarmente soggiornante
  • Allo straniero regolarmente soggiornante familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare entro un anno dalla scadenza del suo titolo In caso di rilascio in favore del familiare di soggetto titolare dello status di rifugiato si prescinde dal possesso di un regolare titolo di soggiorno
  • Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano, anche se lo straniero è irregolare
  • Al parente entro il secondo grado di cittadino italiano (pds per motivi familiari ex art. 19.286/98-ex art. 28.394/99)
  • Permesso di soggiorno per minori
  • Permesso di soggiorno per cure mediche
  • Permesso di soggiorno per volontariato
  • Permesso di soggiorno per ricerca scentifica
  • Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
  • Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica
  • Permesso di soggiorno per riacquisto/attesa cittadinanza
  • Permesso di soggiorno con dicitura “Carta Blu UE”
  • Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo

Il rinnovo del Permesso di Soggiorno

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, almeno 60 giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal testo unico.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quella prevista dal contratto e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di due anni per quello a tempo indeterminato.
Lo straniero titolare della ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. Nell’attesa del rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, lo straniero può lavorare fino alla eventuale comunicazione, da parte dell’Autorita’ di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rinnovo del titolo. La comunicazione deve essere notificata non solo all’interessato, ma anche al datore di lavoro.

Permesso di Soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
(ex Carta di Soggiorno)

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è il permesso che ha sostituito, dall’ 8 gennaio 2007, quella che in precedenza si chiamava carta di soggiorno.
Si tratta di un permesso di soggiorno a “tempo indeterminato” che può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.
La domanda per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, va presentata presso gli UFFICI POSTALI ABILITATI.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo, lo straniero deve presentare domanda alla quale bisogna allegare:

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– copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità
– copia della dichiarazione dei redditi. Il reddito deve essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare a carico, nel caso di richiesta relativa anche a quest’ultimi. (art. 29, comma 3,  lett. b) T.U. Immigrazione). In presenza di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
– certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
– copie delle buste paga relative all’anno in corso
– contratto di lavoro
– certificato di idoneità dell’alloggio
– documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia
– bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico e il contributo
– contrassegno telematico da euro 16,00€
– superamento del test sulla conoscenza della lingua italiana
– per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS

Il Permesso UE per i familiari

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge (di età non inferiore ai diciotto anni), per i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, per i figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale e per i genitori a carico.
Per ottenere il permesso UE anche per i familiari, oltre ai documenti previsti nel precedente paragrafo, è necessario:

  • Avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare, che per la legge italiana significa avere un reddito minimo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
    Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
    Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente
  • Avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare.
    La documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero
  • Un alloggio idoneo ad ospitare la famiglia e conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali

Il test di conoscenza della lingua italiana

Salvo le eccezioni previste dalla legge, lo straniero che intende ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deve superare un test di conoscenza della lingua italiana.
Il cittadino straniero deve inoltrare la richiesta di svolgimento del test per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio, collegandosi al sito https://testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda.
Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni dall’istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test.
In caso di irregolarità o mancanza di requisiti il sistema genera automaticamente e invia al richiedente una comunicazione con l’indicazione dei requisiti mancanti per consentire la rettifica delle informazioni.
Se l’esito del test è negativo, lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un’altra richiesta telematica.
Se l’esito del test è positivo, lo straniero può presentare alla Questura la domanda di rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora gli stranieri siano:

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  • Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea
  • Professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico
  • Traduttori e interpreti
  • Giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere
  • impiegati
  • Per finalità di ricerca scientifica come disciplinata dall’art. 27-ter del D. Lgs. n. 286/1998
    Oppure qualora lo straniero sia in possesso di:
  • Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
  • Titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati).

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