Ricongiungimento
familiare/coesione familiare

DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE IL NULLA OSTA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Lo straniero che voglia richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, in corso di validità o per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti. Chi sono i familiari ricongiungibili? Il coniuge che abbia compiuto 18 anni e con cui il soggiornante in Italia non sia legalmente separato; 

I figli che, al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento, siano minori di 18 anni, anche quelli del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l’altro genitore (qualora in vita) abbia espresso il suo consenso. I figli minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

I figli maggiorenni che siano a carico dello straniero soggiornante in Italia, quando, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per gravi motivi di salute che comportino invalidità totale;

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DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE IL NULLA OSTA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Lo straniero che voglia richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, in corso di validità o per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti. Chi sono i familiari ricongiungibili? Il coniuge che abbia compiuto 18 anni e con cui il soggiornante in Italia non sia legalmente separato; 

I figli che, al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento, siano minori di 18 anni, anche quelli del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l’altro genitore (qualora in vita) abbia espresso il suo consenso. I figli minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

I figli maggiorenni che siano a carico dello straniero soggiornante in Italia, quando, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per gravi motivi di salute che comportino invalidità totale;

N.B.: in questo caso, la malattia e l’invalidità vanno puntualmente certificate attraverso documentazione medica rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dall’ Ambasciata italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

I genitori a carico:

– fino a 65 anni di età: se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza e sono completamente a carico del figlio in Italia (non hanno alcun reddito);

– oltre i 65 anni: se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza oppure se gli altri figli non hanno la possibilità di mantenerli a causa di gravi motivi di salute, documentabili e accertati dall’Ambasciata Italiana nel Paese.

N.B.: Nel caso di genitori con più di 65 anni di età, è richiesta un’assicurazione sanitaria privata a copertura di “tutti i rischi nel territorio nazionale”.

.•  Il genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla osta può essere presentata per conto del minore dal genitore soggiornante regolarmente. Per i requisiti di reddito e di alloggio, si tiene conto della condizione del genitore regolarmente soggiornante.

  • Il familiare al seguito di un cittadino straniero in possesso di un visto d’ingresso (e quindi ancora residente all’estero) per lavoro subordinato relativo ad un contratto di durata non inferiore a un anno o per lavoro autonomo non occasionale. Le categorie di familiari “al seguito” sono le medesime per cui è prevista la possibilità del ricongiungimento familiare, essendone uguali i presupposti e il procedimento.

N.B.: in questo caso, l’istanza di ricongiungimento va presentata al SUI da un procuratore speciale dello straniero che ha già ottenuto il visto di ingresso per motivi di lavoro e che intende ricongiungere “al seguito” il/i suo/i familiare/i.  La procura dovrà essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese d’origine o di residenza del richiedente.

I presupposti:

Essere in possesso di:

  • un reddito, facendo riferimento all’assegno sociale aumentato in base ad un calcolo che tiene conto degli appartenenti al nucleo familiare;
  • un alloggio, che deve essere dotato dei requisiti igienici e sanitari, accertati dal certificato di idoneità abitativa. L’interessato dovrà quindi richiedere l’apposito certificato all’ufficio tecnico del Comune di residenza.

N.B.: tali requisiti non si applicano per i titolari dello status di rifugiato.

Rilascio del visto di ingresso
in Italia per turismo/lavoro

Il visto d’ingresso è un’autorizzazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane dello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia.

Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.

Il visto è rilasciato dall’ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero.

Tipologia di visti più richiesti

Visto per motivo di turismo: ha validità massima di 90 giorni.

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Visto per motivi di studio/formazione: ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia.

Visto per ricongiungimento familiare: ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.

Visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale): si ottiene solo dopo il ‘nulla osta’ al lavoro da parte dello sportello unico per l’Immigrazione (Sui). Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all’estero, infatti, il datore di lavoro – italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia, deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l’attività lavorativa.

Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l’esercizio dello stesso tipo di attività.

Rilascio/rinnovo del permesso
di soggiorno/ permesso CE

Il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero. Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, (esclusi quindi la domenica e i festivi).

 

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso e non può comunque superare:
a) tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) nove mesi, per lavoro stagionale;
c) un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è      previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali;
d) due anni, per  lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

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TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO

Il rinnovo del permesso di soggiorno: è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, almeno 60 giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal testo unico.

La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di due anni per quello a tempo indeterminato.

Lo straniero titolare della ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Nell’attesa del rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, lo straniero può lavorare fino alla eventuale comunicazione, da parte dell’Autorita’ di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rinnovo del titolo. La comunicazione deve essere notificata non solo all’interessato, ma anche al datore di lavoro.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è regolato dall’articolo 30 del Testo Unico sull’immigrazione (286/98)

Può essere rilasciato a:

I familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o l’ingresso di familiari al seguito con un cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di cittadini italiani o comunitari sarà invece rilasciata una carta di Soggiorno);
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno che contrae matrimonio con cittadino straniero regolarmente soggiornante;
Allo straniero regolarmente soggiornante familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare entro un anno dalla scadenza del suo titolo (In caso di rilascio in favore del familiare di soggetto titolare dello status di rifugiato si prescinde dal possesso di un regolare titolo di soggiorno);
Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano, anche se lo straniero è irregolare;
Al parente entro il secondo grado di cittadino italiano (pds per motivi familiari ex art 19, 286/98 – ex art 28, 394/99).

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per lo svolgimento di lavoro subordinato non sarà necessaria la sottoscrizione del contratto di soggiorno (Circolare del 25 ottobre 2005). Qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.

Durata: Il permesso per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO    EX CARTA DI SOGGIORNO.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito nel gennaio 2007 la carta di soggiorno per cittadini stranieri.

Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo purché siano documentati i requisiti richiesti.

Tale titolo di soggiorno può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni. La pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I periodi di soggiorno trascorsi dal richiedente con lo status giuridico di diplomatico o equiparato ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno computati ai fini del calcolo del possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno valido.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nel quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit postale.

Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana, livello A2 che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dall’interessato e corredato di fotografie aggiornate.

Alla domanda è necessario allegare:

  • copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
  • copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all’importo annuo
  • dell’assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS;
  • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
  • un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
  • copie delle buste paga relative all’anno in corso;
  • documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno UE elettronico, da € 130,46
  • contrassegno telematico da €16,00

Il costo della raccomandata è di € 30.

Discendenza/matrimonio/
residenza

Dal 1 settembre 2020 l’accesso al portale del Ministero dell’Interno, per l’invio online dell’istanza da parte dei richiedenti la cittadinanza italiana residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con SPID.

 RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AGLI STRANIERI DI ORIGINE ITALIANA

Cittadinanza jure sanguinis per discendenza (via amministrativa / sede giudiziale)

Con la circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991, il Ministero dell’interno ebbe modo di prendere in considerazione le situazioni di quegli stranieri che, appartenendo a ceppo italiano, chiedano il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Tale circolare doveva, al tempo della sua emanazione, considerarsi utile a fornire indicazioni del tutto coerenti con quelle che dovevano essere le procedure consolidate, sulla base delle norme storicamente vigenti, non trascurando di ricordare i precisi obblighi che hanno sempre gravato sui cittadini italiani che si trovavano all’estero. Così che è opportuno riprenderla per precisare i requisiti da allegare all’istanza.

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Documenti da allegare all’istanza:
I documenti da presentare sono quelli elencati nella stessa circolare che si trascrivono testualmente, con le note ed aggiornamenti opportuni:
1) estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano dove egli nacque;
2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale nella lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3) atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
Anche se sembra implicito, va presentato anche l’atto di morte, in quanto l’obbligo della trascrizione degli atti dello stato civile formati all’estero riguarda tutti gli atti di stato civile riguardanti cittadini italiani. Non obbligatorio però in casi particolari.
4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
Il riferimento normativo va esteso anche all’art. 11 legge 5 febbraio 1992, n. 91 per il periodo di residenza all’estero successivo al 15 agosto 1992.
7) certificato di residenza.

Per tutti gli atti formali all’estero, è necessaria la legalizzazione, salvo che non si tratti di atti e documenti formati in Paesi con i quali siano vigenti convenzioni, trattati od accordi, sia multilaterali sia bilaterali, per la riduzione o esenzione dalla legalizzazione

La traduzione dei certificati esteri può essere fatta anche in Italia e asseverati presso il tribunale. Asseverazione giurata.

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a stranieri di ceppo italiano.

 Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza. I residenti all’estero devono rivolgersi alla rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Requisiti preliminari Presupposto giuridico del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” è l’iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora abituale. A tal proposito il Ministero dell’Interno ha stabilito che la ricevuta della dichiarazione di presenza, che ha sostituito il permesso di soggiorno turistico, costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro i quali intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza.

ATTENZIONE
Alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis si allega il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l’avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di un’eventuale naturalizzazione di un altro membro della “catena” o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

In caso ci fossero nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori sugli atti di stato civile, questi vanno rettificati e anche le sentenze di rettifica vanno tradotte e legalizzate e incluse nella documentazione.

Alcune precisazioni relative ai documenti di stato civile:

se rilasciati negli USA, debbono essere in “long form o “full form”; nel Brasile: “inteiro teor”.

* “tradotti e legalizzati”.
– Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, MA NON VA FATTA LA TRADUZIONE DEI NOMI DELLE PERSONE INDICATE SUGLI ATTI, CHE NELLE TRADUZIONI DEVONO RIMANERE TALI E QUALI [a titolo di esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS) nell’atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS); l’atto dovrà riportare l’annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata. Ovviamente, la NON NATURALIZZAZIONE di cui al punto 3) deve avere comunque tutti gli alias].
– Legalizzati significa che il nostro Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato in Convenzione dell’Aja del 1961, che prevede l’Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.

nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il “certificate of nonexistence of records” rilasciato dal “US Department of Homeland Security” (in alcuni Stati americani viene chiamato “U.S. Citizenship & Immigration Services” oppure “U.S. Immigration and Naturalization Service” o similari), per i cittadini brasiliani è rilasciato dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”, per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – e gli eventuali alias.

Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l’iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l’iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.

 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN SEDE GIUDIZIALE (VIA MATERNA).

I figli nati prima del 1948 da donna di discendenza italiana coniugata con straniero

Il ns. ordinamento ha riconosciuto alla donna la facoltà di trasmettere la cittadinanza italiana ai figli con la Costituzione.
Pertanto alle donne di discendenza italiana nate all’estero, fino ad oggi era riconosciuta la facoltà di trasmettere la cittadinanza solo ai figli nati dopo il 1 gennaio del 1948, ovvero dopo l’entrata in vigore della Carta Costituzionale, che ha sancito la completa applicazione del principio di parità tra uomo e donna, per quanto riguarda la trasmissibilità ai figli della cittadinanza.
Una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite (la n. 4466 del 25 febbraio 2009) ha tuttavia affermato che (per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) lo status di cittadino italiano può essere riconosciuto in sede giudiziale ai figli nati prima del 1° gennaio 1948, da donne italiane coniugate con stranieri.

 

CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/O ITALIANO/A

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio;
all’estero: tre anni dalla data del matrimonio.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Si informa che, ai sensi della vigente normativa, al momento dell’adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

Dal 1º agosto 2015 la domanda di cittadinanza italiana per matrimonio si può presentare ESCLUSIVAMENTE online attraverso il sito web del Ministero dell’Interno https://cittadinanza.dlci.interno.it

Documenti da allegare alla domanda:

  • estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità rilasciato dalle competenti Autorità del paese di origine, legalizzato e tradotto (Per i nati nella Repubblica di Slovenia e nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976 l’estratto dell’atto di nascita è da richiedere su modello internazionale ed è pertanto esente da traduzione e legalizzazione);
  • certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza in cui il richiedente abbia vissuto a partire dai 14 anni di età, in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione. Ai sensi del regolamento UE 2016/1191, il certificato penale rilasciato a un cittadino UE dall’Autorità del suo stato membro su apposito modulo standard plurilingue è esente dalla legalizzazione e traduzione.
  • Ricevuta di versamento di 250,00 Euro sul conto corrente del Ministero dell’Interno.
    Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al
    MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA:
    CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO
    Euro 250,00 a titolo di contributo obbligatorio stabilito dalla Legge 15.7 .2009, n.94, art.9, comma2.
  • Certificato attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. Andrà caricato sul portale:

– un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico (autocertificazione con indicazione degli estremi dell’atto) o paritario (copia autenticata); ovvero

– una certificazione rilasciata da un ente certificatore (copia autenticata). Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

– L’Università per stranieri di Siena

– L’Università per stranieri di Perugia

– L’Università Roma Tre

– La Società Dante Alighieri

Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con l’Istituto italiano di cultura.

  • Documento d’identità: passaporto internazionale o carta d’identità in corso di validità.

Una volta inviata la domanda verranno generati due documenti:
– un documento riepilogativo della domanda
– una ricevuta d’invio con un numero identificativo.

 

CITTADINANZA PER MATRIMONIO

 

Una delle modalità per ottenere la cittadinanza italiana è quello di poter far valere un lungo periodo di residenza in Italia non discontinuo.

La legge prevede che per ottenere la cittadinanza lo straniero debba poter far valere un periodo di residenza che varia in base alla provenienza. Per il cittadino comunitario è sufficiente un periodo di almeno 4 anni, per l’apolide un periodo di 5 anni, mentre per l’extracomunitario di almeno 10 anni.

Come presentare la domanda

La domanda di cittadinanza dal 2015 deve essere presentata direttamente online attraverso il portale web del Ministero dell’Interno unitamente al versamento di 250 euro, pena il rigetto della richiesta. L’interessato dovrà quindi registrarsi al portale e compilare dettagliatamente il form di richiesta allegando tutta la documentazione che viene indicata esclusivamente in formato elettronico. Lo straniero potrà anche essere convocato nella prefettura competente per territorio per eventuali accertamenti. Al termine della procedura di compilazione e invio, il sistema rilascerà apposita ricevuta con numero identifIcativo della pratica che servirà per rintracciare la domanda e consultare lo stato di avanzamento della stessa. Qualora ci fossero delle irregolarità o la documentazione non fosse completa, si verrà contatati via posta elettronica o tramite la prefettura per integrare o correggere eventuali anomalie.

La documentazione da presentare

La documentazione da allegare alla domanda di cittadinanza per residenza è complessa e non va trascurato nulla. Di seguito si elencano i documenti necessari:

  • Marca da bollo da 16 euro;
  • Atto di nascita (tradotto e legalizzato). L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente;
  • Certificato penale del Paese di origine (tradotto e legalizzato) ed eventualmente di altri Paesi ove ha soggiornato;
  • Fotocopia del passaporto o della carta di identità
  • Fotocopia del permesso di soggiorno
  • Certificato di residenza storico (la discontinuità di residenza è uno dei motivi per cui vengono spesso respinte le domande).
  • Autocertificazioni stato di famiglia attuale
  • Dichiarazione redditi: Modello CU, Unico e modello 730 degli ultimi 3 anni (in caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, sarà possibile integrare, eventualmente, con il reddito di altri familiari conviventi).
  • Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificazione (non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione).
  • Copia del versamento del contributo di euro 250,00 (sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94.)

Traduzioni e asseverazioni
di certificati

L’asseverazione di una traduzione, più comunemente conosciuta come giuramento, è un atto che si svolge dinnanzi ad un organo giudiziario, ovvero il tribunale, nella persona del cancelliere. Tale atto consiste della certificazione e registrazione della traduzione come autentica e debitamente conforme al suo originale, e viene espletato tramite la compilazione di un verbale di giuramento da parte del traduttore, recante i dati e la firma dello stesso, ed allegato permanentemente alla traduzione. Il verbale di giuramento viene poi timbrato e firmato dal cancelliere e successivamente numerato e registrato.

Le traduzioni giurate in tribunale sono soggette all’apposizione di imposta di bollo (solitamente da 16€  (ogni quattro pagine.), salvo nei casi dove è prevista per legge l’esenzione da imposta di bollo, in base alla destinazione d’uso della traduzione giurata.

Ricerca in Italia e spedizione
all’estero di certificati anagrafici
Registrazione in Italia di certificati
anagrafici rilasciati all’estero

Offriamo il servizio di far trascrivere i certificati anagrafici rilasciati all’estero nei comuni italiani e

        di ricerca di certificati anagrafici nei comuni italiani con spedizione all’estero.